Nuova legge elettorale: come funziona e quali sono i nodi costituzionali - La guida della UIL FP del Trentino alle nuove regole: premio di maggioranza, preferenze, specificità territoriali e possibili

La nuova legge elettorale per Camera e Senato, legge n. 180 del 9 ottobre 2026, entrerà in vigore il 24 ottobre. Riguarda le elezioni politiche nazionali, non quelle comunali o provinciali. Conoscere le nuove regole significa capire come il voto dei cittadini si tradurrà nella composizione del Parlamento.
Un sistema proporzionale con un premio per chi vince
Il sistema diventa prevalentemente proporzionale: i posti in Parlamento vengono distribuiti in relazione ai voti ottenuti. È però previsto un premio per la lista o coalizione che arriva prima e raggiunge almeno il 42% dei voti validi in entrambe le Camere.
Il premio comprende 70 deputati e 35 senatori, ricavati dal numero complessivo dei parlamentari, che non aumenta. Il meccanismo prevede un limite di 220 deputati e 113 senatori, esclusi gli eventuali seggi ottenuti nella circoscrizione Estero.
Facciamo un esempio: se una coalizione arriva prima con il 43% sia alla Camera sia al Senato, soddisfa i requisiti per il premio. Se ottiene il 43% alla Camera ma il 41% al Senato, il premio non scatta in nessuna delle due. Lo stesso accade se arrivano prime due forze politiche diverse.
In questi casi non è previsto un ballottaggio: si procede alla distribuzione proporzionale, ferme le regole territoriali speciali.
Preferenze e capilista: cosa può scegliere l’elettore
Nel sistema generale sarà possibile esprimere fino a tre preferenze per candidati della lista votata, rispettando le regole di genere.
Restano però i capilista bloccati: nell’assegnazione dei seggi alla lista, il capolista ha precedenza; per i candidati successivi conta la graduatoria delle preferenze. La possibilità di scegliere personalmente i rappresentanti viene quindi ampliata, ma rimane parziale.
Le soglie per entrare in Parlamento
Le principali soglie nazionali sono il 3% per le liste e il 10% per le coalizioni, con eccezioni e meccanismi di recupero previsti dalla legge, fra cui quello per la migliore lista coalizzata rimasta sotto il 3%.
Ai fini del raggiungimento della soglia per il premio contano anche i voti delle liste alleate che non superano lo sbarramento.
Il presidente del Consiglio non viene eletto direttamente
Le forze politiche devono indicare nel programma la persona proposta per guidare il Governo. I partiti della stessa coalizione devono concordare un unico nome.
Questa indicazione non introduce l’elezione diretta del premier: rimangono le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica sulla nomina del presidente del Consiglio.
Le particolarità del nostro Trentino-Alto Adige
Nel nostro territorio restano regole specifiche. Alla Camera si mantengono collegi uninominali e una quota proporzionale; al Senato la regione conserva sei collegi uninominali.
I voti del territorio concorrono anche alle verifiche nazionali previste per le soglie e il premio. Non sarebbe quindi corretto affermare che i collegi uninominali scompaiono ovunque.
La legge passerà al controllo della Corte costituzionale?
La legge può essere sottoposta alla Consulta, ma il controllo non è automatico. La strada ordinaria passa attraverso un giudizio: se il giudice ritiene una questione di costituzionalità rilevante per decidere la causa e non manifestamente infondata, la rimette alla Corte. L’annuncio di un ricorso non equivale, dunque, a un esame già avviato nel merito.
Anche la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica non costituisce una garanzia definitiva di costituzionalità. Il controllo del Capo dello Stato e quello della Consulta hanno ruoli diversi.
Il premio al 42% è incostituzionale?
Non è possibile affermarlo soltanto perché permette di ottenere una maggioranza di seggi senza avere la maggioranza assoluta dei voti.
Nel 2014, con la sentenza n. 1, la Corte censurò il premio del Porcellum, che non richiedeva una soglia minima di consenso. Nel 2017, con la sentenza n. 35, ritenne invece non manifestamente irragionevole il premio dell’Italicum attribuito al primo turno alla lista con almeno il 40% dei voti validi, bocciando il diverso meccanismo del ballottaggio.
Alla luce di questi precedenti, la soglia del 42% dispone di un argomento a favore della propria tenuta costituzionale. È una valutazione, non una previsione dell’esito: la Corte dovrebbe considerare il funzionamento complessivo del sistema e la proporzione fra consenso ottenuto e seggi assegnati. Il principio è che la stabilità del Governo può essere perseguita senza sacrificare in modo sproporzionato rappresentanza e uguaglianza del voto.
E i capilista bloccati?
Neppure la loro presenza determina automaticamente un’incostituzionalità. La Corte ha distinto il sistema delle lunghe liste interamente bloccate da quelli in cui soltanto una parte dei seggi è sottratta alle preferenze. La valutazione deve riguardare l’effettiva libertà di scelta degli elettori nel sistema concreto.
Un eventuale intervento della Consulta potrebbe quindi riguardare singole disposizioni, lasciando in vigore una disciplina utilizzabile per le elezioni, come già avvenuto in passato.
Per la UIL FP del Trentino, informare sulle regole della rappresentanza significa contribuire a una partecipazione consapevole. Il Parlamento decide su lavoro, servizi pubblici, sanità e previdenza: comprendere come viene eletto riguarda direttamente la vita delle lavoratrici, dei lavoratori e delle loro famiglie.
RICORDIAMO CHE : le informazioni riportate nell'articolo sono aggiornate al 10 ottobre 2026. Le valutazioni riportate non anticipano eventuali decisioni della Corte costituzionale.


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